Approfondimenti sulla Fondazione Valdichiana Promozione

Il chiostro del Centro Convegni Sant’Agostino visto dall’alto

1. Lo Statuto della Fondazione "Valdichiana Promozione" (dal documento omonimo, pagine 10-15)

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E NATURA

È costituita ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Codice Civile per volontà di Soci Fondatori una Fondazione denominata "Valdichiana Promozione". Essa ha sede in Cortona (AR) presso iI Centro Convegni Sant’Agostino, Via Guelfa 40, CAP 52044, presso la attuale sede della società Cortona Sviluppo S.r.l., e potrà istituire altre sedi, uffici ed unità operative, anche all’estero, secondo le disposizioni del presente statuto.
La Fondazione è aperta ad altri enti che richiederanno l’adesione quali Enti Pubblici, Associazioni, istituzioni e comunque soggetti che operano sul territorio con finzioni di interesse pubblico.
La Fondazione è costituita secondo i principi e lo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi collegate.
Essa è persona giuridica privata senza fini di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle disposizioni del presente Statuto, e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile.
La Fondazione di partecipazione che è gestita secondo i criteri di economicità e di autonomia finanziaria, non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri partecipanti, ai componenti dei propri organi ed ai propri dipendenti.

ART. 2 - SCOPO

È scopo della fondazione promuovere:
- lo sviluppo di una cultura comune della regolazione e della supervisione delle attività finanziarie e bancarie nel contesto dell’Unione Europea anche in relazione alle attività delle imprese;
- l’approfondimento dei problemi e delle opportunità concernenti lo sviluppo economico-sociale della società contemporanea nel contesto dell’Unione Europea, con particolare attenzione all’attività delle imprese, di associazioni culturali e del non-profit.
In particolare la Fondazione, in questo ambito, che esercita la propria attività senza fine di lucro e senza possibilità di distribuire utili, cura:
1) l’organizzazione ed il funzionamento, anche in collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di iniziative volte alla educazione, preparazione e formazione in tema di diritto europeo con riferimento allo scopo della fondazione stessa;
2) la promozione di iniziative di sostegno e sviluppo di attività imprenditoriali in Italia ed all’estero, anche mediante attività formativa gestita in via diretta o indiretta;
3) l’organizzazione di stage e tirocini, conferimento di borse di studio e premi su tematiche nell’ambito dei settori di intervento definite dal Consiglio di Amministrazione;
4) la promozione di studi, pubblicazione ed attività di divulgazione sulle iniziative della Fondazione;
5) l’istituzione e la gestione di centri di documentazione, anche in collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati;
6) la promozione e la distribuzione di attività editoriali in proprio;
7) la promozione e lo svolgimento anche in collaborazione con altri organismi di studi, approfondimenti e ricerche circa la realtà economica italiana ed europea con specifico riguardo al sistema delle piccole e medie imprese;
8) lo svolgimento di attività formative, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa regionale in materia;
9) la partecipazione a fiere/eventi/convegni nell’ambito degli scopi della Fondazione.
I soci si impegnano a fornire materiale e supporto operativo per le concrete finalità della Fondazione.
La Fondazione, quale organo strumentale dei soci, dovrà operare nei rispetto del regime di sussidiarietà, evitando, ai sensi di legge, sovrapposizioni con le attività istituzionali dei soci stessi.

ART. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali, è composto dal fondo di dotazione costituito dai beni mobili ed immobili ricevuti in dotazione o conferimenti in denaro effettuati dai soci di cui all’articolo 1 del presente Statuto al momento della costituzione o da altri soci ammessi a partecipare alla fondazione al momento del loro ingresso. Ulteriori conferimenti potranno essere effettuati dai soci con successivo atto di dotazione.
Il patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con donazioni, eredità, legati ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione e vogliano contribuire al loro conseguimento.
La Fondazione ricerca e persegue altresì l’ottenimento di contributi per lo svolgimento dei propri programmi e attività presso enti ed organismi sia pubblici che privati.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del proprio patrimonio, ove presenti, oppure mediante altre forme di entrata o contribuzione dei soci, che afferiscono al "fondo di gestione". I contributi ed i proventi di sponsorizzazioni erogati anche dai fondatori afferiscono al fondo di gestione e non costituiscono pertanto incremento patrimoniale ma sono utilizzati per finanziare le attività della Fondazione unitamente ai proventi della gestione ed agli eventuali residui di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ART. 4 - SOCI ADERENTI ALLA FONDAZIONE

Possono essere ammesse a far parte della Fondazione persone giuridiche (pubbliche o private), comunque soggetti che operano sul territorio con funzioni di interesse pubblico, istituzioni ed enti che condividano le finalità della Fondazione stessa e si obblighino a concorrere con mezzi economici e materiali al funzionamento e finanziamento della sua attività. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere soci i singoli Comuni, le Unioni tra di questi, società e/o enti da questi partecipati che hanno finalità quelle indicate all’art. 2, università ed enti che svolgano attività scientifico-culturale, Camere di Commercio, Associazioni e Consorzi rappresentativi delle categorie economiche con riferimento principalmente al territorio della Valdichiana nonché soggetti istituzionali di altro tipo e/o soggetti privati.
Ai fini dell’ammissione, gli aspiranti soci devono presentare la richiesta di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante corredata dall’estratto della delibera dell’Organo competente a deliberare relativamente all’adesione ed in cui dovrà altresì essere indicata la quota dei beni che si impegna a portare in dotazione.
Sull’ammissione decide ad insindacabile giudizio il Consiglio di Amministrazione; non è ammesso l’acquisto per successione a qualsiasi titolo dovuta.
" All’atto dell’ammissione il richiedente dovrà versare la quota una tantum della propria dotazione al patrimonio della Fondazione, pari a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore ad euro 500,00. Per i soci fondatori/promotori tale quota una tantum è stabilita in euro 500,00. I soci fondatori/promotori saranno tenuti inoltre ad una eventuale quota annuale, se decisa dal CDA, non superiore ad euro 500,00.
Qualora l’ammesso effettui conferimenti patrimoniali che rappresentino almeno la decima parte del patrimonio ricevuto in dotazione dal fondatore, costui potrà designare un membro del Consiglio di Amministrazione così come specificato sub art. 6.
Sono esclusi, con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, i soci che non ottemperino agli impegni finanziari assunti, che commettano gravi e reiterati inadempimenti al presente statuto, che abbiano una condotta incompatibile con la natura e le finalità della Fondazione e, nel caso di enti o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche a causa di estinzione, a qualunque titolo dovuta, apertura di procedura di liquidazione/fallimento c/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. Sono esclusi altresì i soci che ne facciano richiesta a mezzo lettera raccomandata. In ogni caso di esclusione non spetta la restituzione delle somme o quote comunque versate né i soci esclusi possono vantare alcun diritto sul patrimonio della fondazione.

ART. 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI

In sede di assemblea e per i soli fini relativi al calcolo delle maggioranze nelle votazioni di competenza dell’Assemblea, a ciascun socio aderente è assegnata in termini percentuali una quota derivante dal rapporto fra l’entità dei proprio versamento al fondo di dotazione con quello del fondo di dotazione.
L’Assemblea dei soci, fondatori e aderenti, è convocata su iniziativa del Presidente della Fondazione che la presiede o di almeno due soci fondatori quando se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno una volta per anno. È presieduta dal Presidente della Fondazione o, in mancanza, dal membro anziano del Consiglio di amministrazione.
Essa provvede:
a) alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;
b) all’approvazione del bilancio di esercizio;
c) all’autorizzazione alla stipula di contratti relativi a beni immobili o all’accensione di mutui di durata ultra novennale;
d) all’assunzione di ipoteche o altri diritti reali o di godimento sui beni di proprietà della Fondazione;
e) alla deliberazione di eventuali modifiche allo statuto o ai regolamenti interni;
f) alle deliberazioni in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
L’assemblea delibera comunque con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci.

ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l’Assemblea.

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri che durano in carica due anni.
Il mandato è rinnovabile per una volta. I primi membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell’atto costitutivo. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere fatta nel rispetto del principio della rappresentatività e la loro designazione deve avvenire come appresso:
- 1/3 fra i soci istituzionali;
- 1/3 fra le associazioni e/o gli enti di sviluppo culturale, sociale ed economico;
- 1/3 tra le associazioni di categoria.
I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione dell’ufficio.

ART. 8 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di gestione della Fondazione al quale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ad esso spetta in particolare:
- approvare:
     entro il mese di dicembre il bilancio preventivo, accompagnato dal programma annuale di attività,
     entro il mese di aprile il conto consuntivo dell’anno precedente corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- predisporre i programmi annuali e pluriennali di attività;
- deliberare tutte le iniziative di attuazione dei fini statutari e del programma annuale;
- esaminare le domande di adesione alla Fondazione e decidere relativamente ad esse;
- proporre le modifiche statutarie nel rispetto della volontà dei soci fondatori il cui assenso deve essere sempre preventivamente acquisito, e comunque nel rispetto della legge e previa autorizzazione dell’Autorità Governativa;
- eleggere il Vice Presidente e disporre deleghe di poteri ad amministratori;
- definire gli eventuali compensi ed indennità ai componenti del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 10;
- assumere decisioni circa la stipula di contratti e convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché relativamente alla definizione dell’apparato, alle assunzioni e alla organizzazione del lavoro;
- convalidare i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente;
- deliberare in genere su qualsiasi attività negoziale, nonché sulla accensione di mutui, su acquisti e vendite di beni mobili e immobili, su locazioni finanziarie, sulla assunzione di obbligazioni anche cambiarie e su operazioni di disposizione a lungo termine del patrimonio mobiliare;
- compiere ed effettuare altresì tutti gli atti necessari, conseguenti, inerenti e pertinenti al raggiungimento dei fini istituzionali, nonché i pagamenti e le riscossioni, l’apertura di conto corrente bancario e tutti gli altri atti necessari alla gestione.

ART. 9 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, per l’approvazione del Bilancio Preventivo e del conto consuntivo due volte l’anno, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne faccia richiesta un terzo dei membri.
La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da inviare per iscritto al domicilio di ciascuno amministratore, almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza e con l’indicazione delle materie da trattare.
Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti più della metà degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale che, trascritto in apposito registro, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio medesimo.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente, il quale ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal consigliere eletto Vice Presidente.
Al Presidente compete:
- la convocazione, la presidenza e la determinazione dell’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
- l’adozione degli atti a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- la cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione del Comitato Scientifico;
- la firma degli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- la sorveglianza del buon andamento amministrativo della Fondazione;
- la cura dell’osservanza dello Statuto;
- l’adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 [sic!] - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente oltre ad un massimo di nove membri.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e, su proposta di quest’ultimo, i rimanenti membri. Il Comitato Scientifico esprime pareri sui programmi di attività della Fondazione, attraverso l’approfondimento, lo studio, la promozione delle iniziative e delle attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Può approvare atti di indirizzo nei confronti del Consiglio di Amministrazione, e indicare le materie e le tematiche di ricerca e sviluppo per le quali conferire borse di studio o premi.

ART. 11 [sic!] - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che durano in carica tre anni e, tranne i primi nominati nell’atto costitutivo, sono designati su indicazione dei soci fondatori. Essi devono essere iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o degli Avvocati che abbiano requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti; devono altresì essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, effettua verifiche di cassa ed esprime il proprio avviso mediante apposita relazione che correda il bilancio di esercizio.
Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.
Per quanto applicabili dovranno essere osservate le norme di cui agli artt. 2403 e segg. del Codice Civile.

ART. 12 [sic!] - BILANCI

L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare; ha inizio quindi dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 13 [sic!] - ESTINZIONE

Qualora si verifichi uno dei casi di estinzione previsti dalla Legge è esclusa la trasformazione della Fondazione o la sua fusione con altre istituzioni analoghe.
Concluse le operazioni di liquidazione i beni residui sono devoluti al Comune di Cortona con vincolo di destinazione a finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.

ART. 14 [sic!] - REGOLAMENTO INTERNO

Per disciplinare l’organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali la Fondazione può darsi un Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 [sic!] - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

ART. 16 [sic!] - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli Organi nominati nell’atto costitutivo eserciteranno immediatamente i loro poteri, ma il periodo di carica scade il terzo anno successivo alla data di riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione. Parimenti il primo esercizio finanziario avrà termine il 31 dicembre successivo alla data anzidetta.